Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA
Circolare n. 12
Ai Docenti dell’Istituto
Ai Collaboratori Scolastici
p.c.: al DSGA
Da leggere con grande attenzione
In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.
Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.
La responsabilità dei docenti
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile o all’uscita autonoma (solo per la scuola secondaria), se richiesta in casi straordinari per iscritto in segreteria dalla famiglia. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.
La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
1) risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.
A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980.
E’ anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.
Entrata e uscita degli alunni dalla scuola
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola (in classe o nel corridoio a seconda dell’organizzazione interna di ogni plesso) almeno “5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:
• Scuola Primaria
Nella fase di uscita, i docenti accompagnano gli alunni fino all’uscita della scuola, riconsegnandoli ai genitori o al personale ATA addetto all’accompagnamento vicino allo Scuolabus.
Per le scuole Dante e Volta vengono attivati due punti di uscita per suddividere i flussi ed evitare situazioni di pericolo.
Nel plesso Volta le classi prime e seconde usciranno dal cancello secondario. Le classi terze, quarte e quinte dal cancello principale.
Nel plesso Dante gli alunni che non usufruiranno della mensa usciranno alle ore 12:20 dal cancello principale dove aspetteranno i genitori. Gli alunni che si fermeranno in mensa usciranno dal cancello di via Dante guidati dai docenti.
I genitori sono tenuti all’attesa fuori dai cancelli dei plessi. Nel caso in cui non ci sia il genitore (o un adulto regolarmente delegato) per ritirare l’alunno/gli alunni al termine delle lezioni, si dovranno attivare le seguenti procedure:
1. L’insegnante riaccompagna l’alunno nell’edificio scolastico e rintraccia telefonicamente i genitori tramite i numeri comunicati direttamente dalla famiglia all’inizio dell’anno ai docenti di classe (sul diario) o depositati nel fascicolo personale e comunicati ai docenti dalla Segreteria.
2. L’insegnante si accerta della gravità della motivazione che ha addotto il ritardo e segnala successivamente eventuali situazioni non giustificabili via mail al Dirigente.
3. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i genitori nei 20 minuti successivi il docente affida l’alunno al collaboratore scolastico e segnala alla Segreteria (lunedì-giovedì) o al collaboratore (venerdì) che continueranno a contattare la famiglia ed in caso di insuccesso segnalerà la situazione alla Polizia Locale.
4. Al ritiro dell’alunno/a il genitore è tenuto alla firma sul registro dei “ritardi” ed il docente e/o il collaboratore alla controfirma registrandone l’ora.
5. Il coordinatore di classe al termine della settimana provvederà comunque a segnalare in Direzione gli eventuali ritardi registrati. La Polizia locale ha dato disponibilità nel collaborare al richiamo delle famiglie segnalate.
6. Per quanto riguarda i ritardi che avvengono durante la pausa pranzo i docenti possono affidare i bambini ai collaboratori scolastici che provvederanno a contattare la famiglia.
7. I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola.
8. In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità.
9. I docenti non sono autorizzati in nessun caso a consentire l’uscita autonoma dell’alunno.
10. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
Scuola Secondaria di I° grado
o Gli alunni devono essere accompagnati alla porta della scuola, monitorati durante la discesa delle scale e sorvegliati fino al loro defluire al cancello, ove verranno ritirati dai genitori oppure saliranno sul pullman o si recheranno all’eventuale ritiro delle biciclette.
o I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno.
o In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno, purché maggiorenne.
o I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo in casi eccezionali e solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori.
o I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso degli alunni; in particolare, all’uscita sarà presente un’unità al termine delle scale ed un’unità presidierà il parcheggio posteriore delle biciclette.
o Per l’uscita pomeridiana i docenti incaricati della sorveglianza dei ragazzi che usufruiscono del trasporto comunale devono radunarli in atrio, aspettare l’arrivo del pullman ed accompagnarli fino al mezzo assicurandosi che tutti salgano in sicurezza. I docenti di sostegno degli alunni che si avvalgono del suddetto servizio devono accompagnare il proprio alunno e presidiare la sua salita sul pullman.
Vigilanza durante l’intervallo
Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una particolare attenzione nella sorveglianza.
Scuola Primaria
Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere molto attiva, ovvero:
• Gli alunni svolgeranno l’intervallo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio
o nelle rispettive classi
o e/o nel corridoio antistante la classe
o e/o negli spazi idonei esterni all’edificio scolastico nei giorni in cui le condizioni meteo lo permettano;
• Essi potranno recarsi ai servizi a piccoli gruppi, con l’autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri piani dell’edificio;
• I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto;
• Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
• È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi;
• Tutti i docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi dovranno intervenire e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni di altre classi se non si comportano come dovrebbero.
Scuola Secondaria di I° grado
• Gli alunni svolgeranno l’intervallo nell’atrio sorvegliati dai docenti incaricati come da prospetto che controlleranno nello spazio adiacente alla classe di riferimento ed in generale nello spazio dell’atrio.
• I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto.
• Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
• È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi, sporgersi dalla balconata e lanciare carte ed oggetti.
• È assolutamente vietato cambiare piano durante l’intervallo.
• Tutti i docenti presenti nell’atrio o nei corridoi al momento dell’intervallo, anche se non incaricati ufficialmente della sorveglianza, dovranno intervenire e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni di altre classi che non rispettano le regole.
Uscita degli alunni dalla classe
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento materiale o bevande ecc.)
Cambio dell’ora
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico che sarà incaricato della sorveglianza, del mantenimento dell’ordine e della pulizia, del rispetto degli arredi scolastici. Inoltre, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. Le classi manterranno l’ordine, nell’attesa dell’altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.
I docenti che entrano in servizio dalla 2^ ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.
I docenti devono prestare adeguata cura durante il trasporto e la permanenza presso le strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.
In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti, quali:
• la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare comportamenti pericolosi;
• la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata tramite l’organizzatore;
• in caso estremo, il rientro anticipato.
Assenza improvvisa dei docenti
In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico.
In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l’assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni secondo il piano predisposto a cura delle collaboratrici di ciascun plesso.
Si riporta quanto comunicato alle RSU e alle OO.SS. in sede di contrattazione di Istituto al riguardo.
“Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1. Utilizzo del personale di potenziamento;
2. Utilizzo di ore di completamento cattedra, precisando che il docente potrà rifiutarsi una sola volta;
3. Utilizzo di insegnanti che devono recuperare ore di permesso breve, precisando che il docente potrà rifiutarsi una sola volta;
4. Utilizzo di ore messe a disposizione volontariamente dai docenti e retribuite come ore eccedenti;
5. Utilizzo di ore di “compresenza”, di “ora alternativa”, di “progetti speciali”, soltanto in situazioni di emergenza, secondo un ordine di priorità indicato nell’orario, in caso di più docenti in servizio in quell’ora;
6. Utilizzo dell’insegnante di sostegno, solo nella classe in cui ha la contitolarità, sempre che non si tratti di assistere alunno con disabilità gravissima e necessitante di una assistenza continuativa;
7. Utilizzo in via straordinaria dei docenti dello staff (con distacco);
8. Ricorso a supplente esterno.
Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado
Per assenze superiori ai 10 giorni sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria il D.S. nominerà il sostituto.
Al di sotto di tali periodi il D.S. non nominerà se ci saranno le disponibilità che permettano agli utenti di proseguire il normale processo di apprendimento, e comunque il D.S. non procederà alla nomina del supplente per il primo giorno di assenza L.190 art.1 com.333.
Lo smembramento o l’unione delle classi avverranno eccezionalmente e in situazioni d’emergenza.
Il collaboratore/referente del plesso o suo sostituto oppure, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvederà alla corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
Collaboratori scolastici
Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici “mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo e durante gli ingressi e le uscite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93