valutazione dei rischi – D.lgs. 81/2008 – tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile
Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 – (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che presso l’I.C. “C. Carminati” e relativi plessi è affisso un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.
Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro . In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.
Distinti saluti.
IL DATORE DI LAVORO
Dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi
Lonate Pozzolo, 31/10/2018
Stralcio del D.Lgs. 151/2001
Art. 6.
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.