UTILIZZO PERMANENTE DEI DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI DELLE VIE RESPIRATORIE
Alle famiglie
Al personale scolastico
Al DSGA
Al personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.1 c.1 del DPCM 3 novembre 2020 che prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazione private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
ACCERTATO che nelle aule, negli uffici ed in tutti i locali scolastici non è possibile garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
DISPONE
da giorno 6 novembre 2020 a giorno 3 dicembre 2020 compreso è obbligatorio che alunni, personale docente, amministrativo, ausiliario e tecnico, altri soggetti che in caso di assoluta necessità debbano accedere ai locali scolastici, indossano correttamente dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche in posizione statica in tutti i locali scolastici.
Ai sensi dell’articolo di legge citato in premessa, sono esclusi dall’obbligo:
- bambini di età inferiore ai sei anni
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Pina Cancelliere
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93